Art. 44.
(Attribuzioni regionali).

      1. Per le valutazioni di impatto ambientale di competenza regionale si osservano le norme di cui all'articolo 43, in quanto applicabili.
      2. Entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, la regione invia la valutazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, entro il mese successivo, può annullare per illeggittimità il provvedimento regionale o sospenderne l'efficacia, richiedendo i chiarimenti necessari.